Art. 27.
(Norme transitorie).

      1. In via transitoria, in fase di prima attuazione della presente legge ed entro un mese dalla data della sua entrata in vigore, ciascun presidente di giunta regionale nomina un commissario straordinario che provvede ai sensi e per gli effetti delle norme transitorie di cui alla presente legge.
      2. Il commissario straordinario di cui al comma 1, entro un mese dalla pubblicazione dei risultati della prima sessione degli esami di Stato di cui agli articoli 5 e 6, provvede alla prima formazione dell'albo, in cui iscrive tutti i soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
      3. Il commissario straordinario provvede alla tenuta dell'albo fino all'insediamento del consiglio regionale dell'ordine.
      4. Il commissario straordinario, entro un mese dalla formazione dell'albo, indìce le elezioni, cui partecipano tutti gli iscritti all'albo, per la nomina dei componenti del consiglio regionale dell'ordine, che restano in carica per due anni e provvedono alla costituzione del Consiglio nazionale dell'ordine in base alle norme emanate ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a); le nuove elezioni si svolgono secondo le norme emanate ai sensi dell'articolo 21.
      5. Il commissario straordinario, per procedere alle elezioni di cui al comma 4, provvede a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.